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Nel commentare l’articolo 1 della Legge 9 agosto 2017, n. 128 “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico” abbiamo cercato di chiarire come la differenza tra il titolo della legge e le indicazioni dell’articolo 1 relativamente alla individuazione delle finalità debba essere intesa in termini di sola esposizione. L’articolo 1 elenca in dettaglio gli obiettivi che occorre conseguire per potere istituire le ferrovie turistiche, come recita il titolo.
Proseguiamo adesso l’esame della legge affrontando l’articolo 2, tra i più lunghi della legge, composto da 6 comma. Forse è quello che ad una prima lettura ha suscitato contemporaneamente i maggiori entusiasmi e le maggiori delusioni. Ecco il testo integrale.
Articolo 2 – Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cui all’articolo 34 quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 5, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 2. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all’integrazione del suddetto decreto.
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EDIT: sul sito dell'Alleanza per la Mobilità Dolce (AMoDo) sono stati resi disponibili per il download le presentazioni effettuate dai relatori durante il seminario sull’attuazione della legge 128/2017
Il 14 febbraio scorso si è tenuto a Roma, presso il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti un Seminario di confronto sui provvedimenti attuativi della Legge 128/2017 per la istituzione delle Ferrovie Turistiche. Il Seminario è stato promosso da Alleanza per la Mobilità Dolce (AMoDo) e Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM).
Anna Donati, portavoce dell’Alleanza per la Mobilità Dolce, ha assunto il ruolo di coordinatrice del seminario ed ha avviato i lavori presentando gli intervenuti.
Donati ha evidenziato come sia necessario dare il massimo impulso da parte di tutti i soggetti coinvolti per l’attuazione della Legge 128/2017 e che in questo momento vi sono difficoltà su diversi piani che destano preoccupazione e che debbono essere risolti ed affrontati per poter realmente fare crescere le ferrovie ed i treni turistici in Italia. Ha quindi ricordato che scopo del seminario è proprio questo: mettere intorno ad un tavolo tutti i soggetti, affrontare le questioni complesse e dare impulso per la piena attuazione della Legge.
Leggi tutto: Seminario al MIT sulle ferrovie turistiche: il resoconto
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Apprendiamo da un articolo pubblicato alcuni giorni fa sul quotidiano L’Unione Sarda che il Trenino Verde rischia di fermarsi nuovamente.
Per comprendere questa spiacevole novità occorre partire dalla approvazione, avvenuta lo scorso agosto, della Legge n. 128 del 9 agosto 2017 per la istituzione delle ferrovie turistiche. In adempimento alle indicazioni della legge, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (A.N.S.F.), alla quale è assegnata la competenza relativamente ai requisiti di sicurezza che devono essere garantiti, ha inviato in data 22 dicembre 2017 alle aziende ferroviarie competenti per quanto riguarda la gestione delle ferrovie turistiche individuate all’articolo 2 della legge una nota in cui sono elencati otto “requisiti di sicurezza prioritari per le tratte ferroviarie ad uso turistico e relative possibili misure compensative o mitigative del rischio”. Cliccando su questo link è possibile prendere visione della nota di A.N.S.F.
Nell’articolo de L'Unione Sarda, a firma di Fabio Manca, si evidenzia come in atto i requisiti elencati non siano ottemperati dal Trenino Verde e che le misure compensative richieste da A.N.S.F. comporterebbe una spesa insostenibile, tale da decretare la fine dell’esercizio.
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Iniziamo l’analisi della “legge Iacono” con l’articolo 1, con il quale si individuano gli obiettivi.
Articolo 1 – Finalità
La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere di arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell’utilizzo dei ferrocicli.
Il confronto di questo testo con il titolo della legge e con la stesura originaria dello stesso articolo nel testo della Proposta di Legge n. 1178 presentata dall’On. Iacono alla Camera dei Deputati nel giugno 2013 è interessante.
Rispetto alla prima stesura, il campo di azione della legge è stato ampliato, dato che il testo originario della PdL si limitava esclusivamente ai tracciati ferroviari, stazioni ed opere annesse. Non erano presi in considerazione i rotabili e il ferrociclo.
Vedremo come in altri articoli della legge approvata si sia inteso normare il settore dei rotabili turistici e storici, in modo da fornire procedure e riferimenti precisi a chi opera in questo campo.
Leggi tutto: Legge 9 agosto 2017, n. 128 sulle ferrovie turistiche – Articolo 1 Finalità
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Il 27 agosto abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del testo della Legge 9 agosto 2017, n. 128 che reca il titolo “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, prima firmataria l’On. Maria Iacono, che presentò alla Camera dei Deputati il testo della proposta di legge nel giugno 2013.
Come abbiamo più volte evidenziato negli articoli dedicati a questa importantissima nuova norma, seguendo l’iter parlamentare, si tratta di una svolta che, se da una parte è il frutto dell’impegno di alcuni politici sensibili alle istanze del settore delle associazioni di cultori del mondo delle ferrovie italiane ed in grado di vederne con lungimiranza le potenzialità turistiche, a cominciare ovviamente dalla promotrice On. Iacono, dall’altra rappresenta un punto di partenza che richiede ancora impegno e lavoro per il concreto raggiungimento degli obiettivi.