Con l’articolo 4 la L. 128/2017 ha delineato gli aspetti inerenti la gestione delle future ferrovie turistiche, per quanto riguarda le infrastrutture, con la estensione alle linee con esercizio commerciale che abbiamo auspicato relativamente alle stazioni individuate come luogo di fermata (articolo 2, comma 5) e relative pertinenze.
L’articolo 5 che esaminiamo adesso affronta la gestione del servizio turistico, indicando le caratteristiche dei soggetti che possono accedere a tale ruolo e le procedure per la assegnazione della stessa. Poiché la creazione di una ferrovia turistica coincide con la realizzazione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, questo articolo costituisce il fulcro della legge, dipendendo dalle sue indicazioni la sostenibilità economica della iniziativa. Per questo è molto importante che siano definite modalità di accesso alla gestione dei servizi di trasporto turistico che coinvolgano anche soggetti diversi dalle imprese ferroviarie, fermo restando che l’esercizio ferroviario propriamente detto dovrà essere garantito da soggetto qualificato.

Ecco il testo integrale dell’articolo 5, che comprende sei comma.

Ad un anno di distanza dal nostro articolo riguardante il futuro del Trenino Verde della Sardegna in relazione alla applicazione della Legge n. 128 del 9 agosto 2017 per la istituzione delle ferrovie turistiche, ritorniamo sull’argomento in relazione alla notizia che il deputato Nardo Marino (M5S) ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge volta a modificare l’articolo 5 della L. 128/17.

L’articolo 3 costituisce al tempo stesso una novità ed uno dei punti cardine della nuova legge, dato che introduce la definizione di rotabili storici con lo scopo di superare, normandoli, i problemi inerenti la sicurezza che spesso ne hanno limitato, in certi casi anche impedito, l’utilizzazione su linee commerciali. Inoltre si introduce la categoria dei rotabili turistici. Aspetto particolarmente interessante appare quello affrontato al comma 5, in cui si introduce il concetto di livello di sicurezza equivalente.
Ecco il testo completo, articolato su cinque comma.

Con gli articoli 4 e 5 si affrontano gli aspetti inerenti la gestione delle future ferrovie turistiche, distinguendo l’infrastruttura (articolo 4) dai servizi di trasporto (articolo 5), distinzione essenziale in relazione alle caratteristiche molto differenti richieste ai soggetti qualificati che se ne dovranno fare carico. Naturalmente, non è escluso che un unico soggetto possa, anche nella forma di raggruppamento appositamente costituito, farsi carico della gestione sia dell’infrastruttura che dell’esercizio.
In particolare, l’articolo 4 che esaminiamo in questa sede definisce gli obblighi del proprietario o concessionario di una tratta ferroviaria individuata per decreto tra quelle ad uso turistico, allargando tali obblighi ai manufatti funzionali all’esercizio. Inoltre definisce gli aspetti finanziari di riferimento per il ripristino e la gestione della infrastruttura.

Nel commentare l’articolo 1 della Legge 9 agosto 2017, n. 128 “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico” abbiamo cercato di chiarire come la differenza tra il titolo della legge e le indicazioni dell’articolo 1 relativamente alla individuazione delle finalità debba essere intesa in termini di sola esposizione. L’articolo 1 elenca in dettaglio gli obiettivi che occorre conseguire per potere istituire le ferrovie turistiche, come recita il titolo.

Proseguiamo adesso l’esame della legge affrontando l’articolo 2, tra i più lunghi della legge, composto da 6 comma. Forse è quello che ad una prima lettura ha suscitato contemporaneamente i maggiori entusiasmi e le maggiori delusioni. Ecco il testo integrale.

Articolo 2 – Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cui all’articolo 34 quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 5, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 2. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all’integrazione del suddetto decreto.