Con l’articolo 4 la L. 128/2017 ha delineato gli aspetti inerenti la gestione delle future ferrovie turistiche, per quanto riguarda le infrastrutture, con la estensione alle linee con esercizio commerciale che abbiamo auspicato relativamente alle stazioni individuate come luogo di fermata (articolo 2, comma 5) e relative pertinenze.
L’articolo 5 che esaminiamo adesso affronta la gestione del servizio turistico, indicando le caratteristiche dei soggetti che possono accedere a tale ruolo e le procedure per la assegnazione della stessa. Poiché la creazione di una ferrovia turistica coincide con la realizzazione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, questo articolo costituisce il fulcro della legge, dipendendo dalle sue indicazioni la sostenibilità economica della iniziativa. Per questo è molto importante che siano definite modalità di accesso alla gestione dei servizi di trasporto turistico che coinvolgano anche soggetti diversi dalle imprese ferroviarie, fermo restando che l’esercizio ferroviario propriamente detto dovrà essere garantito da soggetto qualificato.

Ecco il testo integrale dell’articolo 5, che comprende sei comma.

Articolo 5 - Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse

  1. Per l’affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l’allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l`avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell`avviso, l’amministrazione può procedere liberamente all’affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse ne fanno domanda:
    a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
    b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.
  3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l’impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema. ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l’allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.
  4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti per le attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
  6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite esclusivamente per via telematica.

Il comma 1 indica i due modi per l’affidamento della creazione/gestione di una ferrovia turistica: l’iniziativa può partire dalle amministrazioni competenti ovvero da un soggetto che avanza la propria candidatura. Queste due procedure ricalcano quelle indicate nel D.Lgs.vo 50/2016 “Codice dei contratti” (successivamente integrato e corretto con il D.Lgs.vo 56/2017), all’articolo 183 “Finanza di progetto”, sebbene nel testo dell’articolo 5 non appaiono definite adeguatamente. Infatti la indicazione che alla scadenza dell’avviso l’amministrazione può procedere liberamente all’affidamento risulta da sola, a nostro parere, non sufficiente a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse pure invocato nel testo del comma 1.
Sarebbe opportuno un riferimento esplicito alle procedure previste all’articolo 183 del Codice, con eventuali opportuni aggiustamenti. Ad esempio, un elemento essenziale nella procedura in cui il proponente sia un soggetto privato che si candida per la creazione di una ferrovia turistica è la applicazione del diritto di prelazione, esplicitamente previsto nel Codice nel caso in cui al termine della procedura l’aggiudicatario non fosse il candidato proponente. Questo aspetto risulta molto importante per salvaguardare il lavoro dei soggetti che si impegnano e si impegneranno per creare le ferrovie turistiche.
Si precisa che l’articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, richiamato nel comma 1, contiene le cause di esclusione di un soggetto dalla possibilità di sottoscrivere un contratto pubblico.

Al comma 2 si chiarisce quali siano le amministrazioni competenti alle quali il soggetto che si candida alla gestione di una ferrovia turistica dovrà presentare domanda.

Il comma 3 precisa i contenuti della domanda di candidatura, che deve esplicitamente indicare la impresa ferroviaria che garantirà il servizio di trasporto ferroviario. Per le attività commerciali e di promozione turistico-ricreativa il richiedente potrà comprendere, ad esempio nella forma del raggruppamento, altri soggetti.
Ricordiamo che il D. Lgs.vo 112/2015 reca il titolo “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” e al Capo II definisce le caratteristiche delle imprese ferroviarie.
Questo comma costituisce un problema, che è stato concretamente portato alla ribalta da A.R.S.T. S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna, società che gestisce il Trenino Verde della Sardegna. Infatti tale soggetto non è impresa ferroviaria e ci si trova davanti al paradosso che chi per anni ha gestito una ferrovia turistica, per effetto della Legge sulle ferrovie turistiche non potrebbe continuare a farlo!
Si veda in proposito l’articolo al seguente link: “Una proposta di legge per "salvare" il Trenino Verde della Sardegna

Il comma 4 rimanda al codice dei contratti per quanto riguarda le procedure di affidamento della gestione dei servizi della ferrovia turistica. Proprio in base a tale rimando sarà possibile attivare la procedura della prelazione di cui abbiamo fatto cenno in precedenza.

Con il comma 5 si evidenzia ancora una volta la distinzione tra il servizio di trasporto ferroviario, che resta di esclusiva competenza delle imprese ferroviarie, e le attività ad esso connesse, indicate al comma 1, cioè le attività commerciali, l’allestimento di spazi museali, le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni. Si tratta di attività accessorie, di supporto al servizio di trasporto ferroviario, che assumono rilevanza decisiva per il bilancio complessivo ai fini della sostenibilità economica della gestione. Queste attività, nella logica del raggruppamento o consorzio di più soggetti, sono tra quelle in cui le associazioni si sono cimentate da decenni e pertanto costituiscono il campo in cui esse potranno continuare a fornire il loro contributo.
Appare essenziale che le associazioni compiano un salto di qualità, adottando una nuova visione dell’ambito in cui, se lo vorranno, saranno chiamate ad operare. Questo aspetto è stato oggetto di importanti approfondimenti nel corso della assemblea della Federazione svoltasi a novembre 2017 a Cagliari. Rimandiamo all’articolo di SiT su quei lavori per comprendere quanto sia elevata la consapevolezza delle associazioni a questo riguardo.
Gli esempi europei ci dicono che le ferrovie turistiche sono in grado di muovere in maniera rilevante l’economia locale, con un significativo giro di affari nel settore del turismo, sino alla creazione di nuovi posti di lavoro.  Il movimento delle associazioni che nei decenni ha mantenuto in vita il patrimonio ferroviario italiana, spesso con la sola capacità e forza dei soci volontari, è chiamato a strutturarsi per potere proseguire il lavoro, partecipando direttamente alla gestione delle future ferrovie turistiche per quanto riguarda le attività connesse indicate all’articolo 5.
Un esempio di riferimento potrebbe riguardare in Sicilia la “Ferrovia dei Templi”: gestione della infrastruttura a carico di R.F.I., servizio di trasporto gestito da Fondazione FS Italiane con il supporto di Trenitalia, servizi connessi affidati ad altro soggetto adeguatamente qualificato e attrezzato, come potrebbe essere Ferrovie Kaos, l’associazione locale convenzionata con Fondazione FS Italiane.
Ricordiamo che la legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale, definendone altresì la natura. La legge 11 agosto 1991, n. 266 è la “Legge quadro sul volontariato”. La legge 11 agosto 2014, n. 125 reca il titolo “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”. Infine, la legge n. 381 dell’8 novembre 1991 disciplina le attività delle cooperative sociali.

La indicazione del comma 6 sottintende che le amministrazioni indicate al comma 2 dovranno individuare al loro interno un ufficio che gestirà la procedura in argomento, che dovrà esitare in un decreto di affidamento, i cui contenuti base sono tutti da definire. Anche questo è uno dei temi di lavoro ai quali la Federazione potrà dare un rilevante contributo, con l’obiettivo di consentire la partecipazione diretta delle associazioni affiliate nonché della stessa F.I.F.T.M.. L’iniziale fiducia che le amministrazioni chiamate a costituire gli uffici di riferimento per le procedure previste dall’articolo 5 si muovessero tempestivamente, in tempi congruenti con gli sviluppi che la applicazione della legge Iacono promette a breve e che la eventuale assenza di questi indispensabili riferimenti non divenga un freno per la nascita delle ferrovie turistiche, purtroppo al momento è stata totalmente disattesa.
Con le procedure definite all’articolo 5 si completa la successione di atti necessari per portare una tratta dismessa a diventare una ferrovia turistica: decreto di classificazione come tratta ad uso turistico e conseguente ricerca/assegnazione delle risorse economiche volte al recupero (articolo 2); obbligo del proprietario/concessionario a procedere al ripristino e mantenimento della tratta (articolo 4); affidamento della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse (articolo 5).
Questo percorso non appare del tutto coerente per quanto riguarda le coperture finanziarie e gli obblighi del proprietario circa il mantenimento della tratta dismessa, nel senso che lascia dei vuoti che potrebbero portare alla impossibilità di trasformare una tratta dismessa con le caratteristiche richieste in ferrovia turistica.
È per questo motivo che abbiamo evidenziato, analizzando l’articolo 2 e l’articolo 4 della L. 128/2017, la necessità che sia stabilito in modo netto un collegamento tra le vigenti procedure di dismissione di una tratta ferroviaria e le nuove procedure di inserimento per decreto della stessa tratta nell’elenco delle ferrovie turistiche. In assenza di questo legame, sarà possibile per il proprietario di una tratta per la quale sia decretata la dismissione procedere immediatamente allo smantellamento della stessa. Potrebbe persino avvenire che in vista della dismissione il proprietario, dopo avere sospeso l’esercizio, lasci in abbandono la tratta e consenta il progressivo degrado della stessa, sino a renderne estremamente oneroso il ripristino. Gli obblighi a carico del proprietario “della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza” sono infatti indicati al comma 1 dell’articolo 4 ma solo per le tratte già classificate ad uso turistico.
Una soluzione percorribile è che il decreto di dismissione indichi un tempo congruo, ad esempio 12 mesi, successivo alla data di dismissione durante il quale il proprietario sia obbligato a garantire la manutenzione della tratta, dei fabbricati, delle opere d’arte e delle pertinenze indicate all’articolo 4, fermo restando che anche nel periodo precedente la dismissione tutti questi elementi siano stati ugualmente preservati. In questo modo si dà tempo ai soggetti eventualmente interessati di avviare le procedure di classificazione come ferrovia turistica.

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