Le indicazioni dell’articolo 6 devono essere combinate con quelle del successivo articolo 7 per comprenderne compiutamente il significato. Ricordiamo che la locuzione “tratte ferroviarie ad uso turistico” comprende le ferrovie turistiche propriamente dette, rientranti tra quelle dell’elenco dell’articolo 2, e le linee aperte al traffico ordinario utilizzate per treni turistici.
Ecco il testo integrale dell'articolo 6.

Articolo 6 - Condizioni di sicurezza della circolazione

  1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
  2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte di cui all’articolo 2, l`Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. ll gestore dell’infrastruttura di cui all’articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall`Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore dell’infrastruttura trasmette per via telematica le istruzioni tecniche e operative all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che, entro trenta giorni, può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l’inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, le istruzioni tecniche e operative stabilite dal gestore dell`infrastruttura sono adottate dal soggetto che ha in gestione i servizi di trasporto turistico ai sensi dell’articolo 5.

Si chiarisce al comma 1 che la iscrizione di un rotabile storico o turistico nella apposita sezione del Registro di Immatricolazione Nazionale è condizione necessaria per la circolabilità sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, mentre non vi sono condizioni per i rotabili ordinari. Questa indicazione è quindi di carattere generale, rispetto alla distinzione prima fatta introducendo il testo dell’articolo 6.

Nel primo periodo del comma 2 si fa esplicito riferimento all’elenco dell’articolo 2 e pertanto alle sole ferrovie turistiche, mentre per la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale e regionale valgono le prescrizioni del successivo articolo 7. Le successive considerazioni quindi sono riferite alle sole ferrovie turistiche, cioè alle linee dismesse o sospese riutilizzate esclusivamente a fini turistici, che sono il soggetto principale della legge.
Il comma 2 stabilisce che le ulteriori condizioni per la circolazione sulle ferrovie turistiche sono definite dalla Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (A.N.S.F.).
A nostro parere (ma non solo), sarebbe stato opportuno che nel testo di legge si fosse fatto riferimento, circa la sicurezza della circolazione, ad un generico “soggetto competente” in modo tale che si tenesse conto della attuale distribuzione di competenze ed eventuali modifiche in questo campo fossero in automatico recepite anche nel campo delle tratte ferroviarie ad uso turistico, con evidente semplificazione.
Ricordiamo che il D. Lgs.vo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2007 - Suppl.Ordinario n. 199/L, con cui si istituisce A.N.S.F., chiariva che restavano al di fuori delle competenze dell’Agenzia le “reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani …”. Esse erano quindi di competenza di U.S.T.I.F. (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi) e proprio a questo insieme andranno ascritte le ferrovie turistiche propriamente dette.
In effetti, con il D.M. 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112(1), per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione” sono state individuate le reti ferroviarie che, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs.vo 112/2015, rientrano nel campo di applicazione del medesimo D.Lgs.vo 112/2015. Queste reti, che erano di competenza U.S.T.I.F., sono così passate nelle competenze di A.N.S.F..
Tornando al testo del comma 2, A.N.S.F. ha il compito di definire i livelli di sicurezza da garantire sulle tratte ferroviarie ad uso turistico. Si tratta anche in questo caso di aspetti che hanno una immediata e importante refluenza sui costi di creazione e gestione di una ferrovia turistica.
Secondo il comma 2 si prefigura una sorta di “dialogo/trattativa” tra l’organo che deve vigilare sulla sicurezza della circolazione e il gestore dell’infrastruttura. Si affida ad A.N.S.F. il compito di determinare livelli di sicurezza specifici per la singola ferrovia turistica, dato che si fa esplicito riferimento “alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto”. Questo dovrebbe comportare che A.N.S.F. effettuarà valutazioni specifiche e differenziate per ciascun caso. Dall’altro lato, il gestore della infrastruttura, sulla base delle indicazioni di A.N.S.F., elabora le misure che intende porre in essere per il conseguimento dei livelli di sicurezza imposti, anche con proposte di misure differenti da quelle indicate da A.N.S.F..
Questa fase dovrebbe, a nostro avviso, essere intesa come preliminare rispetto alla creazione di una ferrovia turistica. Infatti, il costo della sicurezza, in generale, rientra a tutti gli effetti tra i costi di gestione di una ferrovia e quindi se un soggetto volesse promuovere la creazione di una ferrovia turistica nello sviluppare le sue valutazioni dei costi di gestione deve avere la possibilità di valutare con esattezza quelli derivanti da “misure compensative o mitigative del rischio” che devono essere note e preventivamente approvate dall’organo di controllo.
È quindi necessario, per evitare che una procedura iniziata non vada poi a buon fine per problemi legati alla sicurezza, in particolare alla circo labilità dei rotabili, che nelle norme di attuazione della legge si chiarisca che sia nel caso di avviso che in quello di candidatura (vedi al comma 1 dell’articolo 5) l’organo di controllo sulla sicurezza dovrà esprimersi nel corso delle procedure, per mettere i soggetti interessati nelle condizioni di sviluppare e determinare in modo preciso i relativi costi.
Per quanto riguarda la adozione del “silenzio assenso” con cui si ritengono accettate dopo trenta giorni, in assenza di risposta dall’organo di controllo, le istruzioni tecniche e operative proposte dal gestore dell’infrastruttura per la mitigazione dei rischi, sarebbe bene che si esplicitasse una periodo minimo di validità del silenzio assenso, a garanzia della gestione. Si potrebbe stabilire una periodicità dei controlli, da parte del soggetto competente, relativi alle condizioni di sicurezza, così come è opportuno che si stabilisca un ragionevole lasso di tempo entro il quale entrano in vigore eventuali nuove prescrizioni di sicurezza, per dare modo ai gestori di adeguarsi senza con questo mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza.

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(1) D.Lgs.vo  n.  112 del 15 luglio 2015 “ Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”

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