Dopo la modifica introdotta recentemente con la approvazione della Legge 11 luglio 2019, n. 71 che reca “Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche”, che ha sbloccato lo stallo in cui era incappato il Trenino Verde della Sardegna, altri tasselli cominciano a occupare gli spazi che, con il loro vuoto, costituiscono forse il maggiore impedimento affinché dalla nuova legge sulle ferrovie turistiche si generino quelle iniziative che dovrebbero avviare nuove attività, con il recupero a fini turistici di “linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”.
È stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 235 del 10 giugno 2019, recante “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5 della legge n. 128 del 9 agosto 2017 - Requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici e turistici iscritti nel registro di immatricolazione dei veicoli ferroviari.”

Già il 12 aprile 2018 era stato pubblicato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 191: “Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3 della legge n.128 del 9 agosto 2017 - Disciplina dell’iscrizione dei rotabili storici e turistici nell’ambito del registro di immatricolazione nazionale, di cui al D.Lgs.vo n. 191 dell’8 ottobre 2010.”
Inoltre, il 10 giugno 2019 è stato pubblicato sulla GURI il D.Lgs.vo n. 50 del 14 maggio 2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”, nel quale all’articolo 2 comma 5 si legge: “Per le infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. L’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Strade e delle Infrasatrutture Stradali e Autostradali), tenendo conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili e al servizio di trasporto, indica le modalità applicative delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 8, 13 e 17”.
Gli articoli 7, 9, 10 e 11 esclusi dalla applicazione nel caso delle ferrovie turistiche riguardano gli obblighi dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie relativamente ai sistemi di gestione della sicurezza e l’obbligo imposto alle imprese ferroviarie di essere titolari del Certificato di Sicurezza Unico per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria.
In questo modo si è fatta chiarezza sulla strada da seguire per il conseguimento dei richiesti livelli di sicurezza sulle ferrovie turistiche, che quindi sono quelli derivanti dalla applicazione dell’articolo 6 della L. 128/17.
Tale indicazione trova riscontro nel Decreto 1/2019 del 19 aprile 2019 della stessa ANSFISA, recante “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”. É possibile scaricare il decreto con i suoi allegatia questo LINK.
Con la emanazione di questi decreti si definiscono le condizioni affinché i rotabili storici e i rotabili utilizzati per servizio turistico possano circolare.
Nel D.M. 191/18 è definito il modulo standard per la registrazione dei veicoli di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della L. 128/17. In questi due commi sono indicate le caratteristiche che definiscono i rotabili storici e i rotabili a uso turistico.
Con il D.M. 235/19, in ottemperanza a quanto disposto al comma 5 dello stesso articolo 3 della L. 128/17, sono stati definiti i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili storici e i rotabili a uso turistico, quindi per i rotabili iscritti secondo le modalità indicate nel precedente decreto.
In particolare, si definiscono quali siano i requisiti adeguati a garantire livelli di sicurezza complessivamente equivalenti a quelli richiesti per i rotabili commerciali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei rotabili in argomento e delle caratteristiche della infrastruttura su cui essi sono destinati a circolare. Tali requisiti sono elencati nell’allegato al Decreto, che si compone delle seguenti sezioni:

  1. requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli ferroviari di interesse storico e/o turistico;
  2. requisiti di compatibilità tecnica dei veicoli ferroviari di interesse storico e/o turistico con uinfrastruttura per l idoneita alla circolazione;
  3. circolabilità e controlli sui veicoli.

È possibile scaricare il testo integrale del D.M. 235/19 a questo LINK.
Si tratta quindi di un importante passo avanti su una strada il cui traguardo è evidente: creare per i rotabili storici e turistici un apposito corpo normativo che, a partire dalla più corretta valutazione delle specifiche caratteristiche delle ferrovie turistiche, facilmente individuabili negli esempi presenti in tutta Europa, consenta concretamente la  sostenibilità economica per queste iniziative.
L’importante risultato, come è possibile leggere sulla pagina FB della Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM),è frutto della attività del gruppo di lavoro istituito presso la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A questo tavolo hanno dato i propri contributi ANSFISA, RFI, Trenitalia, Fondazione FS, ASSTRA, FNM Group, FIFTM.
L’Associazione Sicilia in Treno desidera infine evidenziare l’importante ruolo che FIFTM si è guadagnata in decenni di attività e che in atto, dopo il riconoscimento ottenuto con la L. 128/17, svolge con gli altri soggetti nazionali competenti. In particolare, desideriamo sottolineare l’impegno personale che i rappresentanti di FIFTM prestano per queste attività, a titolo volontario e mossi soltanto da passione e dalla voglia di realizzare un importante obiettivo.