La introduzione dell’uso del ferrociclo su linee ferroviarie dismesse o sospese è una delle novità principali della legge sulle ferrovie turistiche. Infatti, essa apre ad una possibilità di riuso a scopo turistico molto accattivante per gli utenti ma soprattutto molto più facilmente realizzabile in termini di impegno economico per il soggetto che volesse realizzarlo, rispetto ad un riuso per l’esercizio ferroviario. Ecco il testo integrale dell’articolo 10.

Art. 10 - Ferrocicli

  1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI può essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalità definite dal proprietario o dal gestore dell’infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

Si tratta di un unico periodo che va quindi esaminato nelle sue sezioni per poterne evidenziare i singoli aspetti.

La indicazione iniziale “consente” la circolazione dei ferrocicli sulle linee oggetto della legge 128/17 che, lo ricordiamo ancora una volta, sono soltanto le “linee ferroviarie dismesse o sospese”.  Pertanto, una linea sospesa o dismessa recuperata per l’utilizzo con ferrocicle è a tutti gli effetti una ferrovia turistica. Conseguenza ulteriore è che la previsione normativa di questa modalità di utilizzo comporta la possibilità di avviare progetti di recupero anche per il solo esercizio con ferrociclo, con iter analoghi a quelli per il ritorno dell’esercizio ferroviario propriamente detto.
Si tratta di una novità molto rilevante dal punto di vista della conservazione di una linea ferroviaria in quanto tale, dato che il riuso con ferrociclo rappresenta una validissima alternativa alla perdita definitiva del binario che comporta un riuso con altre finalità, quali le piste ciclabili e le greenways.

La seconda indicazione individua nel proprietario e nel gestore della infrastruttura le figure responsabili delle modalità di circolazione dei ferrocicli. La assegnazione di precise responsabilità comporta che la infrastruttura sarà mantenuta in perfetta efficienza, aspetto questo affatto scontato o secondario.
Alcune esperienze di piste ciclabili realizzate in Sicilia su linee ferroviarie dismesse suggeriscono che in questi casi l’assenza (o la latitanza) di un soggetto responsabile della gestione della nuova struttura ha portato all’abbandono, per assenza di manutenzione, delle opere realizzate a partire dal giorno successivo alla conclusione dei lavori e quindi al degrado delle stesse, vanificando le risorse finanziarie pubbliche impegnate.

La indicazione finale riguarda la circostanza che qualora la circolazione dei ferrocicli fosse prevista su una linea turistica in cui si eserciti anche la circolazione di convogli ferroviari, le due circolazioni dovranno avvenire escludendo qualsiasi forma di promiscuità, quindi in fasce orarie esclusive nettamente distinte. Si tratta di una prescrizione del tutto ragionevole e condivisibile, per gli evidenti risvolti in termini di sicurezza dell’esercizio. Pare comunque opportuno che essa sia stata esplicitata, in modo da indirizzare adeguatamente le valutazioni di carattere economico che dovranno essere sviluppate in sede di progettazione per la valutazione dei costi di gestione.

Per quanto riguarda la possibilità che con la entrata in vigore della legge 128/17 si possano già avviare progetti di recupero di linee per l’esercizio con ferrociclo, occorre qualche ulteriore precisazione.
Il 28 settembre è entrata in vigore la norma UNI 11685:2017 con la quale si definiscono i requisiti tecnici e costruttivi relativi al ferrociclo e le possibili modalità di utilizzo.
Nel periodo successivo alla approvazione della legge 128/17 si è avuta notizia dell’avvio della redazione da parte di ANSF, in collaborazione con altri soggetti competenti, delle linee guida per l’esercizio del ferrociclo su linee ferroviarie.
Al momento, in assenza di una specifica normativa di riferimento per l’autorizzazione del progetto di una ferrovia turistica e per il suo esercizio con ferrocicli, la realizzazione di un eventuale iniziativa di questo tipo può essere sviluppata e portata a compimento procedendo in base alla normativa vigente, tenendo conto che si tratta di un mezzo di trasporto a guida vincolata su una linea isolata.
In linea di massima, nel caso di recupero di una linea ferroviaria dismessa o sospesa, occorrerà una relazione, redatta da tecnico abilitato, che attesti la idoneità della infrastruttura ai fini dell’esercizio con ferrocicli ovvero occorrerà un progetto degli interventi da attuare per renderla tale.  Il progetto dovrà inoltre contenere i dati del soggetto gestore, dovrà attestare la disponibilità all’uso della linea in caso di proprietà diversa dal soggetto gestore. Infine, il progetto dovrà esplicitare il livello di sicurezza operativa e prevenzione dei rischi garantiti.
A tal fine dovrà contenere tutti gli elementi tecnici e impiantistici richiesti dalle norme vigenti e dovrà inoltre descrivere in dettaglio le modalità operative relativamente all’esercizio, in modo da dimostrare la conformità agli standard di sicurezza richiesti.  Rilevante appare, sotto questo punto di vista, l’impegno per la formazione del personale addetto alla gestione della infrastruttura, dato che tale aspetto è tra quelli in cui sarà possibile inserire la partecipazione delle associazioni di volontari, aspetto rilevante ai fini della stima dei costi di gestione.

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