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Categoria: Legge 128/2017 Iacono - Ferrovie Turistiche
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Con l’articolo 8 si è inteso formalizzare, per renderla di immediata attuazione, la partecipazione al mondo dell’associazionismo e del volontariato alla gestione delle ferrovie turistiche.
Ecco il testo integrale dell’articolo 8.

Articolo 8 - Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato

  1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse di cui all`articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all’articolo 5.

L’articolo 8 costituisce riconoscimento dell’operato delle associazioni di volontari che per decenni hanno tenuto in vita, con il loro impegno di appassionati, il settore dello storico-ferroviario.
Appare però al tempo stesso marcare una distinzione tra soggetti gestori ed associazioni, come se le associazioni non potessero partecipare direttamente alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse.
Ricordiamo, al contrario, che l’articolo 5 definisce proprio la natura dei soggetti gestori e non esclude che essi possano comprendere sin dalla loro costituzione associazioni di volontariato.
Nel commento al comma 5 dell’articolo 5 abbiamo fatto riferimento, a questo proposito, agli importanti approfondimenti sviluppati nel corso della assemblea della Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali, svoltasi a novembre 2017 a Cagliari, relativamente alla necessità che per potere operare a pieno titolo nell’ambito della gestione delle ferrovie turistiche, come individuato dalla L. 128/2017, le associazioni si strutturino adeguatamente dal punto di vista dello status giuridico.
Per quanto riguarda le caratteristiche richieste alle associazioni, di specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, è noto come in tutto il territorio nazionale siano presenti da decenni piccole e grandi realtà associative, costituite in particolare da appassionati cultori della storia e della cultura ferroviaria, che dopo un lungo periodo di attività ed impegno per la salvaguardia dell’ingente patrimonio ferroviario nazionale dismesso sono certamente in grado di dare un preziosissimo contributo alla nuova fase di recupero e valorizzazione dello stesso, avendo in molti casi già dato prova di concretezza nel loro operato.
La partecipazione delle associazioni e organizzazioni di volontariato alla gestione delle ferrovie turistiche, sia in forma diretta in quanto parte del soggetto gestore, sia in forma indiretta mediante convenzione con il soggetto gestore, è, insieme a quelli individuati analizzando i vari articoli della L. 128/2017, un altro elemento essenziale per il conseguimento della sostenibilità economica delle future ferrovie turistiche.  Infatti, per la natura volontaria dell’operato delle associazioni, la operatività dei volontari potrà coprire numerosi aspetti essenziali per la gestione abbattendo in modo significativo i corrispondenti costi. Chi è a conoscenza della attività delle associazioni che a partire dagli anni ’90 si sono impegnate per la organizzazione di treni storici, anche a partire da convenzioni con le Direzioni Regionali di Trenitalia nel caso delle FS o con le varie aziende ferroviarie regionali, sa bene quanto vale il lavoro dei soci volontari.
Sotto questo punto di vista risulta molto chiaro e rilevante l’ultimo periodo dell’articolo, dato che la operatività dei volontari deve necessariamente passare da una adeguata formazione che ne consenta la immissione in ambito ferroviario.
L’articolo 8 quindi chiude il cerchio, aperto dall’articolo 5, per quanto riguarda le notevoli possibilità operative che la L. 128/2017 apre all’associazionismo ed al volontariato. La sfida è ora nelle mani delle associazioni, che devono avere la capacità di proporsi come partner affidabili nelle iniziative che si avvieranno per la costituzione di ferrovie turistiche, senza con questo rinunciare alla passione ed all’entusiasmo, essenziali in una associazione di volontariato.
In vista quindi di una prevedibile, auspicabile, partecipazione diretta delle associazioni nella gestione delle future ferrovie turistiche, traendo spunto dalla indicazione dell’articolo 8 si potrebbe pensare di affrontare questo aspetto in sede di regolamenti e linee guida, allo scopo di offrire riferimenti di base che regolino il ruolo delle associazioni.
Lo scopo, a nostro parere rilevante, è quello di avere una uniformità per quanto riguarda le attività e gli impegni delle associazioni , i diritti e i doveri dei soci, e di evitare che si possano creare situazioni in cui, localmente, in assenza di riferimenti comuni di base, la partecipazione di una associazione alla gestione di iniziative con treni turistici passi da pressioni e compromessi che potrebbero anche creare attriti interni tra gli stessi soci. È infatti noto, tra gli addetti ai lavori, che a volte la passione per la ferrovia e la possibilità illusoria di sentirsi ferroviere per un giorno può portare a comportamenti e posizioni eccessive, sino a sacrificare la sopravvivenza stessa di una associazione, la coesione tra i soci, sull’altare del “quel treno lo abbiamo fatto noi!”.
Si potrebbe, a titolo di esempio, formulare uno schema di convenzione che elenchi quali attività siano demandabili alle associazioni e quali invece siano escluse, quali richiedano una specifica formazione e quali no, senza che ciò costituisca comunque una limitazione.

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