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Categoria: Legge 128/2017 Iacono - Ferrovie Turistiche
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Ad un anno di distanza dal nostro articolo riguardante il futuro del Trenino Verde della Sardegna in relazione alla applicazione della Legge n. 128 del 9 agosto 2017 per la istituzione delle ferrovie turistiche, ritorniamo sull’argomento in relazione alla notizia che il deputato Nardo Marino (M5S) ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge volta a modificare l’articolo 5 della L. 128/17.

La esigenza della modifica risulta evidente rileggendo il comma 3 dell’articolo 5:
"3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l’impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare."
Risulta quindi che il servizio di trasporto anche sulle ferrovie esercite a solo scopo turistico dovrà essere affidato esclusivamente a imprese ferroviarie.
Nella sua proposta l’On. Marino ha evidenziato come "per effetto di tale requisito, alcune società che esercitano servizi di trasporto e che, anche se in mancanza della qualifica di impresa ferroviaria, hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all’entrata in vigore della Legge n. 128 del 2017, oggi rischiano di non poter proseguire l’attività in quanto non posseggono tale qualifica." In questa condizione si trova ARST SpA Trasporti Regionali della Sardegna, società che gestisce il Trenino Verde della Sardegna.
L’On. Marino evidenzia anche quello che sembrerebbe in effetti un paradosso: ARST potrebbe continuare a gestire il servizio ferroviario commerciale ma non quello turistico.
Ricordiamo però in proposito che per effetto dell’art. 15-ter "Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima" del D.L. 148/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, il comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs.vo n. 162 del 10 agosto 2007 (con cui si istituisce l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) è stato modificato in modo che dalla lettera b) si evince che le competenze di ANSF saranno estese anche "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" a partire dal 1° luglio 2019.
Per effetto di tale modifica, quindi, anche ARST dovrebbe essere obbligata ad acquisire lo stato di impresa ferroviaria. La difficoltà denunciata oggi sarebbe così superata. Ovvero, occorrerebbe prevedere apposite eccezioni per consentire ad un soggetto diverso da una impresa ferroviaria, come è attualmente ARST, di proseguire una attività pluridecennale ....
La questione sollevata dall’On. Marino resta comunque rilevante, a nostro parere, purchè se ne allarghi l’orizzonte.  Infatti, il punto essenziale è che dalla legge sulle ferrovie turistiche scaturisca la possibilità che la gestione del servizio ferroviario sia reso possibile anche per soggetti diversi dalle imprese ferroviarie come definite dalla vigente normativa.
Intendiamo dire che dovrebbero essere definite, con apposita regolamentazione, le caratteristiche dei soggetti che potranno gestire il servizio ferroviario su ferrovie esercite esclusivamente a scopo turistico, caratteristiche che proprio per la specifica finalità dovranno essere significativamente diverse rispetto a quelle richieste alle imprese ferroviarie che gestiscono servizi commerciali ordinari.  Questo resta forse il nodo principale per quanto riguarda la applicazione della Legge 128/17, risolto il quale potrà nascere anche in Italia un nuovo settore, quello appunto delle ferrovie turistiche propriamente dette, configurate come nel resto d’Europa e del mondo.
Il prossimo passaggio ad ANSFISA (acronimo attualizzato dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) delle competenze anche sulle "reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario" sembra andare nel senso opposto, obbligando, come nel caso di ARST, perfino chi ha gestito sino ad ora servizi ferroviari turistici a diventare impresa ferroviaria.
Il problema che è stato portato all’attenzione con la proposta di legge dell’On. Marino era stato in effetti oggetto di molti approfondimenti durante la fase di sviluppo e redazione finale del testo della legge 128/17. Ma in quella sede, sia per le  resistenze di alcuni dei soggetti influenti sia in relazione ai tempi ristretti che si erano prospettati in prossimità di una possibile fine della legislatura, non si era riusciti ad “aprire” quella nuova strada che, a nostro parere, costituisce la potenziale, vera, originale essenza della legge. Tanto più se ci si riferisce all’altra importante novità introdotta dalla nuova norma: la possibilità di creare una ferrovia turistica gestita con il ferrociclo.
Confidiamo che a partire da questo spunto si possa operare, sia con la condivisione con i politici più sensibili all’argomento, sia con l’azione dei soggetti istituzionalmente competenti, come è la Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM), per raggiungere un obiettivo che appare molto più ampio del solo, pur importantissimo, “salvataggio” del Trenino Verde.