Approvato! Sembra veramente il caso di iniziare dalla conclusione: l’esame dell’Aula della Camera dei Deputati della Proposta di Legge sulla istituzione delle Ferrovie Turistiche ha avuto un esito davvero felice. Infatti, quanto avvenuto il 24 gennaio 2017 segna un momento di svolta del mondo delle ferrovie storiche e turistiche in Italia, contrassegnato da modalità davvero memorabili.
La votazione finale della PdL ha esitato in una approvazione all’unanimità, come mostra l’immagine, che evidenzia quanto sia stata importante l’iniziativa dell’On. Maria Iacono che ha individuato questo tema legislativo e lo ha portato a compimento. Altrettanto importante è stata la fase di integrazione in aula, con un numero notevole di emendamenti approvati che hanno, come auspicavamo in un precedente articolo, riportato all’interno del testo alcuni dei contenuti principali e qualificanti. Tentiamo di riepilogarli di seguito.

Al seguente link potete scaricare il TESTO APPROVATO ALLA CAMERA
Già nell’articolo 1, sulle finalità della legge, è stato reintrodotto il ferrociclo quale mezzo ferroviario utilizzabile su linee turistiche.
Il tanto discusso elenco di linee “classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico” è stato inserito nell’articolo 2 (Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico), che definisce le procedure da seguire allo scopo. Vale certamente la pena riportare l’elenco che, per la soddisfazione di tutti noi appassionati, comprende anche la Fano – Urbino:

  1. Sulmona-Castel di Sangro;
  2. Cosenza-San Giovanni in Fiore;
  3. Avellino-Lioni-Rocchetta Sant’Antonio;
  4. Sacile-Gemona;
  5. Palazzolo-Paratico;
  6. Castel di Sangro-Carpinone;
  7. Ceva-Ormea;
  8. Mandas-Arbatax;
  9. Isili-Sorgono;
  10. Sassari-Palau Marina;
  11. Macomer-Bosa;
  12. Alcantara-Randazzo;
  13. Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
  14. Agrigento Bassa – Porto Empedocle;
  15. Noto-Pachino;
  16. Asciano-Monte Antico;
  17. Civitavecchia-Capranica-Orte;
  18. Fano-Urbino.

L’articolo 3 (Albo nazionale dei rotabili storici e turistici) è stato integrato con la indicazione della Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali quale soggetto di cui l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie potrà avvalersi per la gestione della apposta sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale dedicata ai rotabili storici e turistici.
L’articolo 5 (Gestione del servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse) è stato integralmente riformulato e presenta adesso importanti, sostanziali novità rispetto al testo presentato in Aula. Infatti stabilisce procedure di affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse che danno la possibilità di operare in questi campi anche a soggetti diversi dai soli proprietari delle infrastrutture, concessionari o imprese ferroviarie, come originariamente previsto.
La procedura consente inoltre sia l’avvio della ricerca di candidati mediante avviso sia la candidatura di soggetti interessati alla gestione di servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, stabilendo anche che la competenza sulla infrastruttura ferroviaria nazionale spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mentre alle Regione competono le ferrovie regionali.
L’articolo 4 (Gestione dell’infrastruttura), l’articolo 6 (Condizioni di sicurezza della circolazione), l’articolo 7 (Circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale), l’articolo 8 (Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato), l’articolo 9 (Attività di promozione e valorizzazione del territorio), l’articolo 10 (Clausola di invarianza finanziaria) sono stati approvati senza significative modifiche.
È stato quindi reintegrato l’articolo che consente la circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI (ferrocicli). La definizione delle modalità sarà di competenza del proprietario o del gestore dell’infrastruttura; è vietata comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
Terminato l’esame degli articoli, sono stati citati sinteticamente gli “Ordini del Giorno” presentati dai deputati per impegnare il Governo ad approfondire alcuni aspetti specifici sui quali intervenire.
Citiamo, tra gli altri, quello che impegna il Governo a “prevedere forme di sperimentazione che vadano nella direzione di una sempre maggior valorizzazione e responsabilizzazione del mondo delle associazioni per la crescita delle potenzialità del settore così come peraltro già sperimentato in altre realtà europee.”
Al termine della approvazione dei singoli articoli, alle ore 17.58 è stata posta ai voti la Proposta di Legge con le modifiche conseguenti agli emendamenti approvati, con il notevole risultato di una approvazione all’unanimità, come si può vedere dalla immagine.
Il testo quindi risulta ora completo per quanto riguarda tutti gli aspetti di interesse. Le perplessità che avevamo manifestato sul testo arrivato in Aula sono state superate con esiti soddisfacenti.
Restano adesso alcune perplessità, manifestate anche dagli Onorevoli Vargiu e De Lorenzis, circa la mancata previsione di impegno di risorse che consentano di avviare da subito concrete attività per dare vita a vere ferrovie turistiche, a partire ad esempio dalle linee già individuate da questa legge.
L’approvazione di questa legge, che sarà compiuta solo dopo il passaggio al Senato, è un primo importantissimo passo: il concreto sviluppo del nuovo settore delle ferrovie turistiche potrà avviarsi e trovare ulteriore impulso una volta che le procedure previste dalla legge saranno applicate e così verificate sul campo.
Sarà fondamentale verificare che questa legge consenta effettivamente che anche in Italia si riproduca quanto accade nei paesi europei, nei quali le ferrovie turistiche prosperano, essendo costituite da realtà di limitata entità, diffuse su tutto il territorio nazionale, ciascuna dotata di vita propria ed indipendente, gestite da soggetti appositamente costituiti, spesso da associazioni di volontari, messi dal legislatore e dalle regolamentazioni specifiche nelle condizioni ideali per potere sostenere gli oneri richiesti allo scopo.  Riteniamo infatti che la scala territoriale più adeguata perche una ferrovia turistica possa nascere e radicarsi sia la scala locale: alcune decine, al più qualche centinaio, di chilometri di binario nel paesaggio italiano. Questa considerazione trova diretta corrispondenza proprio nel titolo saggiamente assegnato sin dall’origine alla legge: “reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”. Da tenere sempre presente. Così come è da tenere presente la possibilità che una ferrovia turistica possa nascere sulla base di un progetto basato sull’utilizzo del ferrociclo, modalità di fruizione pubblica destinata a nostro parere ad un immediato riscontro favorevole da parte del pubblico.

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